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Rimodulazione autoricarica accumulata fino al 31/12/06 [Download Topic]
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Post Rimodulazione autoricarica accumulata fino al 31/12/06 
 
Alcuni utili consigli dal sito No-Rimodulazioni:

Il lupo perde il pelo ma non il vizio: anche in questo caso dopo la maxi-rimodulazione tariffaria siamo di fronte a una modifica peggiorativa con effetto retroattivo.
In attesa di conoscere nel dettaglio la posizione di H3G e in base alle informazioni attualmente in nostro possesso forniamo una nostra ricoscostruzione normativa e invitiamo tutti quanti ad agire per difendere i propri diritti.

Solamente se rimaniamo uniti, solamente se compatti facciamo sentire la nostra voce riusciremo a fare sentire la nostra voce.
QUADRO NORMATIVO:

L'art. 70 del Codice delle Comunicazioni Elettroniche prevede che le modifiche contrattuali debbano essere notificate con un preavviso di almeno 30 giorni al cliente il quale, se non le accetta, è libero di recedere senza penali.

Lo stesso articolo ricorda all'ultimo comma che "Rimane ferma l'applicazione delle norme e delle disposizioni in materia di tutela dei consumatori"
La modifica della modalità di fruizione del credito accumulato è a nostro avviso da ritenere una modifica contrattuale, e come tale soggetta alla disciplina sopra menzionata (obbligo di preavviso).

Il comportamento di H3G pare quindi contrastare con tali previsioni normative, nonchè con le medesime previsioni contenute nelle stesse Condizioni Generali di Contratto.

E il decreto Bersani?
Il decreto Bersani all'art. 1 ha introdotto il principio in base al quale "E' altresi' vietata la previsione di termini temporali massimi di utilizzo del traffico o del servizio acquistato." In poche parole: il credito acquistato non ha scadenza.

In riferimento al credito non acquistato (quale il credito frutto di autoricarica etc) nulla è specificato, ma nell'ultimo periodo dell'art. 1 si prevede che "Gli operatori di telefonia mobile adeguano la propria offerta commerciale alle predette disposizioni entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto."
Si tratta di un adeguamento al decreto Bersani? NO.
No, per tre ordini di motivi:
1. l'adeguamento doveva avvenire entro il termine di trenta giorni dall'entrata in vigore del decreto. Tale termine è ampiamente scaduto.
2. tale adeguamento non legittima comunque modifiche peggiorative retroattive.

3. la ratio del decreto Bersani, elemento fondamentale nell'interpretazione delle disposizioni, è quella di tutelare il consumatore non di danneggiarlo. Lo stesso art.1 fa parte del capo 1 la cui rubrica è "Misure urgenti per la tutela dei consumatori"


COSA FARE SUBITO:

1- SEGNALARE L'ACCADUTO AI MASS MEDIA


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(in aggiornamento)

2- INVIARE UN RECLAMO SCRITTO AD H3G
Inviare un reclamo scritto tramite portale/mail/fax (fax H3G 800179600) nel quale contestare questa modifica contratuale retroattiva e peggiorativa che viola sia il Codice delle Comunicazioni Elettroniche, sia le Condizioni generali di contratto.


AZIONE INIBITORIA - LA "CLASS ACTION" ALL'ITALIANA:


Per contrastare questa ennesima condotta lesiva dei diritti dei consumatori siamo in attesa di risposta da parte di Movimento Consumatori al fine di proporre un'azione inibitoria (ossia una azione promossa da un'associazione dei consumatori nella quale contestare comportamenti vessatori tenuti dai gestori) su questo punto.
Non appena avremo aggiornamenti ve li segnaleremo.

VADEMECUM PER DIFENDERE I PROPRI DIRITTI:

Ecco un primo Vademecum con gli step da seguire [in aggiornamento]:

STEP 1 - Raccomandata di Messa in mora (a breve sarà disponibile un modello)
inviare una raccomandata A/R di "messa in mora" ad H3G nella quale si intima il gestore a provvedere alla ri-equiparazione dei due crediti come previso contrattualmente e nella quale si contesta la violazione del Codice delle Comunicazioni Elettroniche non esseno possibili modifiche contrattuali senza un preavviso


STEP 1-bis (facoltativo) - Segnalazione all'AGCOM
Dopo avere segnalato il disservizio al gestore e a seguito della mancata risposta/esito negativo del reclamo è possibile segnalare all'Autorità Garante le violazioni delle norme di settore da parte degli operatori e problematiche attinenti il rapporto di servizio con i propri clienti compilando il modulo D (che ha sostituito il celebre formulario S) disponibile al seguente indirizzo:
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Tale modulo, debitamente compilato, dovrà essere inviato via fax direttamente all'AGCOM (fax: 0817507616)

STEP 2 - Tentativo obbligatorio di conciliazione
Potete presentare una richiesta di conciliazione (obbligatoria) rivolgendovi:
a) al CO.RE.COM. della propria regione di residenza (la conciliazione è gratuita), dove (se volete) potete farvi rappresentare da una terza persona) utilizzando il formulario UG (dovrete andare sul sito del CO.RE.COM della vostra regione per scaricare il modulo UG "regionalizzato").

Attenzione: dove il Corecom non è competente ad effettuare la conciliazione è necessario rivolgersi alla Camera di Commercio della propria provincia di residenza per la conciliazione
 alla Camera di Commercio della propria provincia di residenza (questa conciliazione può essere a pagamento, per conoscere l'importo richiesto dovete contattare la Camera di Commercio della vostra città . la cifra indicativa richiesta è sui 40 euro) anche qui (se volete) potete farvi rappresentare da terze persone. Da segnalare inoltre il fatto che alcune Camere di Commercio prevedono la possibliità di effettuare la conciliazione anche online.
c) ad alcune Associazioni consumatori possono inoltre aderire alla conciliazione online gratuita proposta da H3g con queste associazioni You must be registered to view this link
Qualora il tentativo di conciliazione non abbia raggiunto i risultati sperati potete scegliere se esperire un ulteriore tentativo di conciliazione gratuito davanti all'AGCOM (ricordiamo che le spese per recarsi a Napoli sono a carico del gestore) dovete passare allo step 2 BIS oppure potete saltare questo ulteriore tentativo di conciliazione e chiedere l'intervento di un un giudice. Sia per chiedere l'intervento dell'AGCOM (step 2bis), sia per l'intervento di un giudice è obbligatorio esperire preventivamente lo step2.


STEP 2 BIS (facoltativo) - AGCOM
Bisogna compilare il formulario GU14, disponibile all'indirizzo: You must be registered to view this link
Se la conciliazione ha esito negativo per l'utente si può andare davanti al giudice (step3)

STEP 3 - LA TUTELA GIURISDIZIONALE
La competenza del giudice territoriale si individua in base alla vostra residenza (es: se avete la residenza a Brescia dovrete rivolgervi al giudice di pace di Brescia).
In base all'importo che richiederete dovrete scegliere un giudice diverso. In particolare:
a) per controversie fino a 516 euro potrete rivolgervi a un giudice di pace senza l'assistenza di un avvocato
 per controversie fino a 2586 euro potrete rivolgervi a un giudice di pace con l'assistenza di un avvocato

c) per controversie oltre i 2586 euro dovete rivolgervi al Tribunale di primo grado
In funzione dell'importo che voi chiederete come risarcimento danni dovrete selezionare il giudice.

Le spese da sostenere sono variabili in rapporto del controvalore della controversia, a titolo di puro esempio nella prima fascia di valore davanti al Giudice di Pace il contributo è di 30 euro.


MODULISTICA

Formulario UG You must be registered to view this link
Formulario GU14 You must be registered to view this link

Guida alla conciliazione presso le Camere di Commercio ( vedi sito no rimodulazioni) Indirizzi Corecom You must be registered to view this link
Regioni dove i Corecom effettuano la conciliazione: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Puglia, Toscana, Umbria, Val d'Aosta, Veneto, Provincia autonoma di Trento

Regioni dove la conciliazione si effettua alle Camere di Commercio: Campania, Molise, Sardegna, Sicilia e provincia autonoma di Bolzano

Poichè si tratta di un post scritto "di getto" spero vogliate perdonare eventuali refusi o errori di qualsiasi genere.

A cura dello staff del sito No-Rimodulazioni.
Fonte: You must be registered to view this link




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